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Disposizioni fiscali relative agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

lentepubblica.it • 10 Luglio 2014

Con la circolare n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle
disposizioni fiscali che si applicano agli organismi di investimento collettivo del
risparmio (Oicr), previste dal Dlgs n.44/2014 che recepisce la Direttiva 2011/61/Ue sui
gestori di fondi di investimento alternativi. In particolare, il documento di prassi illustra
il trattamento impositivo previsto per le Sicaf immobiliari, le modalità di applicazione
della ritenuta sui redditi di capitale da partecipazione agli Oicr italiani ed esteri (diversi
dagli Oicr immobiliari) e la nuova disciplina per i redditi derivanti dalla partecipazione
ai fondi immobiliari esteri.

La disciplina fiscale delle Sicaf – Alle società di investimento a capitale fisso (Sicaf)
immobiliari si applica il regime fiscale già previsto per i fondi immobiliari, comprese le
agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e
le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i fondi immobiliari. Infine,
per tutte le Sicaf, a prescindere dall’investimento, si applicano le disposizioni Irap
previste per le Sicav, le Società di investimento a capitale variabile.

Quale regime per i redditi da partecipazione a Oicr italiani non immobiliari – La
circolare spiega, inoltre, quali sono i soggetti che devono operare la ritenuta sui redditi
di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici. A farlo
saranno le società di gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i fondi, le Sicav e
anche le Sicaf, in quanto emittenti delle quote o azioni. Per quanto riguarda invece le
quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici collocate nel territorio dello Stato, la
ritenuta dovrà essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle
stesse.

Come sono tassati i redditi da partecipazione a Oicr esteri non immobiliari – Se le
quote o le azioni sono immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta viene
applicata dai soggetti residenti aderenti presso i quali sono depositate.
Nel caso di soggetti non residenti aderenti a questo sistema di deposito accentrato o a
sistemi esteri di deposito accentrati aderenti allo stesso sistema, i sostituti d’imposta non
residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per effettuare gli adempimenti.

E quelli derivanti da Oicr esteri immobiliari – I redditi derivanti dalla partecipazione
a Oicr immobiliari esteri non sono più inclusi tra i titoli atipici. Sui proventi derivanti
dalla partecipazione a Oicr immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti,
si applica, infatti, lo stesso regime di tassazione previsto per i partecipanti a fondi
immobiliari italiani, compreso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi
dagli “investitori istituzionali”, che possiedono quote superiori al 5% dell’organismo
considerato.

Redditi da Oicr e calcolo della base imponibile – Nessun cambiamento per gli Oicr
non quotati per i quali il valore “effettivo” e il costo medio ponderato coincidono con
quelli risultanti dai prospetti periodici, salvo il caso di acquisto o cessione delle quote o
azioni sul mercato secondario mediante negoziazione privata. Per gli Oicr quotati,
invece, rilevano il valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato.

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

OICR

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